Regolamento:
Parte II - Organizzazione delle attività dell'Istituto

Dall'articolo 16 all'articolo 33.

La presente sezione del Regolamento indica le modalità organizzative che l'Istituto adotta in relazione ad alcuni aspetti del funzionamento del servizio scolastico.

Articolo 16 - Uso degli spazi, delle strutture e delle dotazioni

L'uso degli spazi interni ed esterni, dei laboratori, delle palestre e delle Biblioteche delle scuole dell'Istituto è regolato da criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto.

Laboratori - Ove esistono, sarà facilitato l'uso dei laboratori ricorrendo al criterio della turnazione. I laboratori vengono utilizzati dalle diverse classi/sezioni delle rispettive scuole e secondo le esigenze didattiche e organizzative individuate nel POF.
Il Dirigente Scolastico, su designazione del Collegio dei Docenti, affida l'incarico di responsabile del laboratorio ad un docente.

Palestre - Vengono utilizzate prioritariamente per l'attività motoria svolta nell'ambito delle specifiche discipline di riferimento; possono, inoltre, essere utilizzate per lo svolgimento di altre attività curricolari ed di iniziative extracurricolari che necessitano di ampi spazi. L'uso delle palestre e dell'attrezzatura sportiva sarà agevolato ricorrendo al criterio della turnazione.

Biblioteche - Le biblioteche scolastiche si articolano in due sezioni: una riservata agli alunni e l'altra ai docenti. L'accesso alle strutture viene garantito da un bibliotecario il quale deve:

  • tenere in ordine i testi;
  • formulare proposte di reintegro e di nuovi acquisti;
  • curare il servizio di prestito tenendo aggiornato l'apposito registro;
  • sovrintendere alla consultazione.

Il Dirigente Scolastico, su designazione del Collegio dei Docenti, affida l'incarico di responsabile della biblioteca ad un docente.
Gli orari di funzionamento del servizio vengono stabiliti dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di Istituto, in relazione alle esigenze didattiche e organizzative e comunicati con appositi avvisi.

Locali scolastici - Nel periodo e nelle ore sia di lezione che di interruzione del servizio scolastico deve essere garantita la scrupolosa chiusura degli edifici scolastici e delle altre strutture e degli spazi ad essi adiacenti (palestre, cortili, servizi etc.), per impedirne l'accesso a terzi. L'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche è agevolato, purchè non si pregiudichino le attività della scuola, a favore dell'utenza anche esterna (Enti, Istituzioni o altri soggetti pubblici o privati del territorio), fuori dell'orario di servizio scolastico, per lo svolgimento di attività non aventi scopo di lucro, che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.
La concessione in uso a terzi avviene su provvedimento formale di autorizzazione. A tale scopo le richieste devono essere inoltrate al Dirigente Scolastico e all'Ente proprietario dei locali e delle strutture.
L'Ente ne dispone la concessione dopo aver acquisito il parere favorevole da parte del Dirigente Scolastico, il quale dovrà attenersi ai criteri sotto riportati oltre a quelli che specificatamente vorrà di volta in volta stabilire il Consiglio di Istituto:

  • che l'uso per il quale la concessione è richiesta non interferisca con lo svolgimento delle normali attività didattiche;
  • che il concessionario si assuma la responsabilità della custodia e del ripristino dei locali e provveda a stipulare una polizza per la responsabilità civile con un istituto di assicurazioni, come previsto dal Decreto legislativo n.44 dell'1 Febbraio 2001, articolo 50;
  • che la richiesta di uso temporaneo sia finalizzata alla realizzazione di attività e iniziative culturali in quanto la scuola si pone, nel territorio, come centro di promozione culturale;
  • che il privato o la associazione che chiede l'uso temporaneo dei locali scolastici, non li utilizzi a fine di lucro.

Nel concedere i locali, l'Ente proprietario stipula apposita convenzione con il richiedente e immediatamente ne invia copia al Capo d'Istituto, che a sua volta la sottoscriverà. Nella convenzione vengono stabiliti tempi e modi di fruizione e il richiedente si impegna ad assumere in proprio oneri e responsabilità derivanti dell'uso dei locali.
All'interno delle scuole dell'Istituto nessuna riunione potrà essere consentita senza debita autorizzazione.

Attrezzature/sussidi didattici - I docenti possono avvalersi- nello svolgimento dell'attività di insegnamento - del supporto delle attrezzature e dei sussidi didattici in dotazione alla scuola. Su apposito registro vengono annotate il nominativo del fruitore e la data di consegna e di restituzione del bene.
Per l'uso del fotocopiatore si stabilisce quanto segue:

  • ogni classe/sezione ha a disposizione un certo numero di fotocopie all'anno per alunno; il numero delle fotocopie viene stabilito - all'inizio di ogni anno scolastico - dal Dirigente Scolastico sulla base delle attività previste dal Pof;
  • l'uso del fotocopiatore è riservato unicamente ai collaboratori scolastici e agli insegnanti eventualmente autorizzati dal Dirigente Scolastico; gli altri insegnanti non faranno direttamente le fotocopie, ma si rivolgeranno a tale personale;
  • il personale ausiliario farà le fotocopie nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le altre mansioni, prima fra tutte la vigilanza sugli alunni, con esclusione dei momenti dell'ingresso, dell'uscita e della ricreazione. Spetta all'insegnante segnalare le proprie esigenze con congruo anticipo per avere in tempo le fotocopie.

Per la custodia e il monitoraggio delle risorse materiali delle scuole dell'Istituto il Direttore dei Servizi generali e amministrativi potrà avvalersi della collaborazione di docenti appositamente designati dal Dirigente Scolastico. Il docenti designati svolgono i seguenti compiti:

  • forniscono una chiara informazione sul patrimonio delle attrezzature esistenti e disponibili, sulla loro dislocazione e accessibilità, possibilmente sulle modalità di funzionamento e utilizzo;
  • verificano lo stato di efficienza delle strutture e delle attrezzature di supporto all'attività didattica (laboratori, palestre, biblioteche, aule speciali..);
  • segnalano tempestivamente le anomalie, i guasti e i furti che si dovessero verificare, anche avvalendosi della collaborazione di chi - a diverso titolo - è autorizzato all'uso delle strutture e delle attrezzature;
  • coordinano le attività nell'utilizzo del sussidio o del laboratorio da parte dei docenti;
  • esprimono pareri e proposte in merito alle spese di investimento da destinare al funzionamento del sussidio o del laboratorio;
  • informano periodicamente il Capo di Istituto sulle rilevazioni effettuate e sulle esigenze emergenti.

Articolo 17 - Conservazione delle strutture e delle dotazioni

Il personale in servizio nelle scuole dell'Istituto e gli alunni utilizzano le strutture e le dotazioni avendo cura di non arrecare loro alcun danno. In caso contrario, il responsabile o i responsabili provvederanno alle necessarie riparazioni e, nell'eventualità di danno irreparabile, al ripristino o all'acquisto del bene danneggiato.

Articolo 18 - Sicurezza dei locali scolastici e tutela della salute (Legge 626/1994)

La nostra Scuola è dotata di un documento di valutazione dei rischi, aggiornato periodicamente attraverso un monitoraggio di tutto ciò che potrebbe rappresentare fonte di pericolo per il personale e per gli allievi della scuola. Si riportano di seguito alcune fondamentali norme di comportamento alle quali attenersi durante il normale svolgimento del servizio scolastico:

  • tutte le vie di uscita di ogni caseggiato scolastico devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale;
  • negli archivi e nei depositi i materiali devono essere sistemati in modo tale da consentire una facile ispezionabilità;
  • è fatto divieto di compromettere l'agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza;
  • nei locali scolastici non è consentito usare fiamme libere, fornelli, stufe elettriche con resistenze a vista o stufe a cherosene.

Articolo 19 - Divieto di fumo (Legge 584 dell'11/11/1975; Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri del 14/12/1995; Circolare Ministeriale n.4 del 28/03/2001)

La nostra Scuola, nell'ambito del ruolo educativo ad essa assegnato, dedica particolare attenzione alle problematiche collegate all'osservanza del divieto di fumo. A tal fine mette in atto una serie di procedure finalizzate a garantire l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia. Il Dirigente Scolastico - responsabile dell'applicazione del divieto di fumo:

  • Individua, con atto formale, il funzionario incaricato di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, di procedere alla contestazione delle infrazioni e di verbalizzarle. Detto funzionario, accertata l'infrazione, ha l'obbligo di invitare il trasgressore a estinguere la contravvenzione secondaria di I grado nte il pagamento. Ove ciò non avvenga, ovvero qualora il trasgressore - nel termine stabilito dalla normativa vigente - non abbia provveduto al pagamento e a darne prova al funzionario incaricato, sarà cura del Dirigente Scolastico fare rapporto all'autorità competente affinché eroghi la sanzione.
  • Predispone l'affissione dell'apposito cartello in tutti i locali in cui si applica il divieto.
  • Accerta, dietro segnalazione del funzionario incaricato, l'infrazione nei locali ove è posto il cartello stesso.

Articolo 20 - Privacy e sicurezza informatica

L'espressione "sicurezza informatica" fa riferimento a precise tecniche da attivare per accertarsi che i dati memorizzati in un computer non possano essere letti o intaccati da terzi non direttamente interessati. Nell'era della tecnologia informatica il problema del rispetto e della garanzia della privacy è, infatti, tra quelli di maggiore rilevanza. Navigando su Internet forniamo involontariamente dati che possono essere utilizzati da terzi.
La Direttiva n.675 del 31/12/1996 salvaguarda il diritto alla tutela dei dati personali, prendendo anche in considerazione la garanzia dei dati personali che gravitano su Internet. Per "dati personali" si intendono informazioni qualsiasi relative a persona fisica, giuridica, associazione o ente che permetta di identificarli direttamente o indirettamente. Più recente è il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.318 del 28/07/1999 che sancisce le norme relative alle misure minime di sicurezza da adottare in campo informatico per il trattamento dei dati personali.

Per i computer non collegati ad una rete le misure sono le seguenti:

  • adozione di una parola chiave per l'accesso ai dati, da fornire esclusivamente al personale incaricato;
  • specificazione, per iscritto, di eventuali ulteriori incaricati al trattamento dei dati (e di ulteriori parole chiave).

Per i computer collegati ad una rete le misure minime di sicurezza sono le seguenti:

  • A ciascun incaricato del trattamento dati deve essere attribuito un codice di riconoscimento personale (password /parola chiave).La stessa password non può mai essere assegnata a persone differenti, ad eccezione degli amministratori di sistema limitatamente a quei sistemi operativi che prevedono un livello univoco di accesso per tale funzione.
  • I codici di identificazione personale devono essere attribuiti ed amministrati in maniera che possano essere disattivati in caso non riescano più a garantire la sicurezza di accesso al computer o rimangano inutilizzati per un periodo di tempo superiore ai sei mesi.
  • Il responsabile del servizio informatico dovrà conservare - in alloggiamenti idonei - i plichi contenenti le password e le copie.

Si potrà prevedere la possibilità di dotarsi di software specifico per gestire separatamente le diverse informazioni (dati sensibili da dati personali). I computer dovranno essere, inoltre, preservati dal rischio di intrusione ad opera di programmi di cui all'articolo 615-quinquies del codice penale, mediante altri programmi specifici, la cui efficacia deve essere verificata possibilmente a cadenza semestrale. Infine, particolare attenzione occorre porre nei rapporti tra riservatezza e accesso alle informazioni. Si deve, infatti, distinguere tra:

  • libero accesso alla documentazione pubblica ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della Legge 241/90. A tal fine dovrà essere evitato, nella loro redazione, ogni riferimento a dati sensibili non criptati (per esempio: stato di salute dell'interessato);
  • evasione degli atti pubblici (diritto di accesso subordinato ad un interesse.);
  • diritto di prendere visione - da parte dei soggetti interessati - degli atti concernenti dati sensibili non criptati.

Articolo 21 - Uso di telefoni e cellulari (Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n.6/1996 - Circolare Ministeriale n.326/1998)

Per quanto attiene all'uso dei telefoni nelle scuole dell'Istituto si precisa quanto segue:

  • L'uso del telefono fisso della scuola deve corrispondere alle esigenze del servizio scolastico e all'interesse dell'Amministrazione al contenimento della spesa. A tal fine il personale scolastico utilizzerà il telefono della scuola solo per necessità riguardanti il funzionamento interno del servizio scolastico. Il Dirigente Scolastico, in quanto responsabile del traffico telefonico nelle strutture alle quali è preposto, assicura che lo stesso sia svolto nell'esclusivo interesse del servizio. In ciascuna scuola, con esclusione degli Uffici, nei quali il controllo del traffico telefonico è diretto, tutte le telefonate in uscita saranno riportate su appositi registri i quali dovranno contenere la data e l'ora della telefonata, il cognome e il nome di chi effettua la telefonata, il cognome - il nome e il numero telefonico della persona chiamata, le specifiche esigenze di servizio che hanno dato luogo alla chiamata. Gli insegnanti coordinatori vigileranno sul corretto svolgimento del traffico telefonico.
  • L'uso del telefono cellulare è vietato durante le lezioni, sia da parte dei docenti che da parte degli alunni.

Articolo 22 - Accoglienza e vigilanza degli alunni

  • Gli insegnanti sono tenuti a:
    • essere presenti a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni;
    • accogliere gli alunni all'ingresso e accompagnarli in aula;
    • vigilare sugli alunni per tutta la durata della loro permanenza a scuola, e in modo particolare durante l'intervallo delle lezioni, la ricreazione e l'uscita.
  • La ricreazione deve svolgersi all'interno delle rispettive classi, sotto la sorveglianza del docente in servizio in quel momento. Durante tale intervallo è consentito l'accesso ai bagni in modo ordinato e in numero non superiore a due alunni per volta per ciascuna classe. La merenda dovrà essere consumata durante l'intervallo.
  • L'accesso ai bagni durante lo svolgimento delle lezioni è limitato ai casi di effettiva necessità e gli alunni possono uscire, di norma, solo uno per volta.
  • Il personale ausiliario dà il proprio contributo alla vigilanza sugli alunni durante l'orario d'ingresso, d'uscita e soprattutto nell'intervallo, controllando gli anditi e l'afflusso ai bagni; sorveglia, inoltre, momentaneamente la classe su richiesta del docente che dovesse allontanarsi per necessità.
  • I docenti che, per motivazioni didattiche, devono far spostare dall'aula di appartenenza gli alunni, devono aver cura di accompagnarli in modo disciplinato.
  • I docenti che hanno terminato la propria ora di lezione, qualora l'insegnante dell'ora successiva non fosse ancora arrivato, prima di allontanarsi dall'aula devono affidare la classe alla sorveglianza del personale ausiliario e informare il Capo d'istituto.

Articolo 23 - Ingresso e uscita alunni

Gli alunni entrano a scuola all'orario di ingresso stabilito. Nelle scuole materne si osserva la tolleranza di 30 minuti sia nell'ingresso che nell'uscita. Alle ore 08,30 vengono chiusi i portoni di ingresso delle scuole primaria e secondaria di primo grado, alle ore 09,00 quelli delle scuole materne.

Articolo 24 - Comportamento degli alunni e regolamentazione di ritardi, uscite anticipate, assenze e giustificazioni

  • Gli alunni sono tenuti a:
    • mantenere un comportamento corretto e responsabile, improntato al rispetto delle persone e delle cose;
    • frequentare regolarmente la scuola;
    • portare il materiale individuale necessario per svolgere le attività;
    • assolvere gli impegni scolastici ed eseguire regolarmente i compiti assegnati;
    • osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite nei regolamenti, nei documenti di prevenzione e sicurezza, nei piani di evacuazione.
  • Gli alunni in ritardo giustificato rispetto all'orario d'inizio delle lezioni sono ammessi in classe su decisione del docente in servizio in quel momento. Gli alunni in notevole ritardo sono ammessi in classe su decisione del Capo di Istituto o di un docente delegato, se accompagnati dai genitori o da persona da loro delegata.
  • L'uscita anticipata degli alunni è consentita soltanto per motivi eccezionali. Essa può avvenire dietro richiesta del genitore , fatta di persona, o per iscritto, seguita dall' autorizzazione del Capo di Istituto o di un suo delegato. Il genitore, prima di prendere in consegna il minore, dovrà apporre la propria firma nel registro di classe o, nel caso di alunni frequentanti la scuola dell'infanzia ed primaria, compilare e firmare l'apposito modulo di uscita anticipata.
    Nel caso in cui il genitore sia impossibilitato a presentarsi, l'alunno potrà essere prelevato da un altro adulto - delegato dal genitore - o potrà essere accompagnato a casa dal personale della scuola. Nel caso di improvvisi malori degli alunni, saranno informati telefonicamente i genitori, che potranno ritirarli dalla scuola.
  • Per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria le assenze - di norma - devono essere giustificate per iscritto dai genitori o da chi ne fa le veci. Nel caso di assenza per malattia superiore ai cinque giorni (festività comprese), per la riammissione dell'alunno alla frequenza della scuola, si fa obbligo tassativo ai genitori di produrre il certificato medico attestante l'avvenuta guarigione. Le assenze superiori ai cinque giorni e non dovute a motivi di salute sono giustificate direttamente dal genitore sempre per iscritto. Nel caso in cui l'alunno si presentasse a scuola senza giustificazione, sarà ammesso ugualmente in classe il primo giorno con riserva e il giorno successivo dovrà essere accompagnato a scuola dal genitore.
  • Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado la giustificazione delle assenze avverrà su apposito libretto fornito dalla scuola, nel quale il genitore o chi esercita la patria potestà autenticherà la firma - in presenza del Capo di Istituto o di un suo delegato. La giustificazione dell'assenza avverrà al rientro a scuola e il libretto sarà esibito al docente della 1a ora di lezione. Le assenze per malattia sono giustificate sul libretto e dietro esibizione del certificato medico, qualora superino i cinque giorni (festività comprese); le assenze superiori ai cinque giorni e non dovute a motivi di salute sono giustificate di persona dal genitore. Nel caso in cui l'alunno si presentasse a scuola senza giustificazione, sarà ammesso ugualmente in classe il primo giorno con riserva e il giorno successivo dovrà comunque giustificare. La mancata Giustificazione dell'assenza da scuola dopo il secondo giorno consecutivo, dovrà essere effettuata direttamente dal genitore, in caso contrario, si provvederà alla relativa segnalazione nel registro di classe sotto forma di ammonizione, mentre il Coordinatore dovrà riferire al Consiglio di Classe per l'assunzione di eventuali provvedimenti. I ritardi degli alunni devono essere regolarmente registrati e, dopo tre segnalazioni, l'insegnante che accerta il ritardo dovrà comunicarlo alla famiglia. Il ripetersi di frequenti ritardi sarà portato a conoscenza del Consiglio di Classe per eventuale provvedimento di sospensione.
  • L'insegnante che nutre fondati motivi per presupporre casi di malattie infettive deve darne immedia ta comunicazione al Capo di Istituto il quale potrà richiedere l'immedia to intervento dell'Ufficiale Sanitario per gli accertamenti del caso. All'insegnante compete, inoltre, informare il Capo di Istituto sui casi di inadempienza dell'obbligo scolastico.
  • Non sono ammesse giustificazioni telefoniche.

Articolo 25 - Regolamento disciplina

Gli operatori scolastici attiveranno con gli alunni un rapporto costruttivo e assumeranno nei loro confronti atteggiamenti tesi al convincimento e alla gratificazione, evitando di ricorrere a forme d'intimidazione, di minaccia e di punizione mortificante.
(Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti - Decreto Presidente Repubblica n.249 del 24 Giugno 1998 e Regolamento recante modifiche e integrazioni n.235 del 21 Novembre 2007).

Patto educativo di corresponsabilità (prendine visione qui)

Codice disciplinare

  • I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della Comunità scolastica.
  • Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dell'alunno, al quale viene sempre offerta la possibilità di convertirle in favore della comunità scolastica.
  • Prima di somministrare un provvedimento disciplinare lo studente sarà invitato ad esporre le proprie ragioni.
  • La responsabilità disciplinare è sempre personale; la sanzione è pubblica.
  • In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione d'opinioni, purché correttamente manifestata e non lesiva dei diritti altrui.
  • Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.
  • In caso di atti o comportamenti che violano le norme del Codice Penale, il Dirigente Scolastico, nei casi previsti, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il Consiglio di classe dell'alunno interessato.
  • Ai fini della recidiva si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate irrogate nel corso dell'anno scolastico. Per recidiva si intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.
  • Nei confronti degli alunni che vengono meno ai doveri scolastici, che non rispettano il regolamento, che mettono in essere comportamenti lesivi degli altrui diritti o che costituiscono pericolo per l'incolumità delle persone, l'organo competente irrogherà, secondo la gravità delle mancanze, i seguenti provvedimenti disciplinari:
    • a)Richiamo verbale o comunicazione sul diario per:
      - condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione;
      - scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti, il personale;
      - disturbo durante le lezioni;
      - mancanza ai doveri di diligenza e puntualità;
      - abbigliamento poco decoroso.
    • b)Richiamo scritto (annotazione ufficiale sul Registro di classe e comunicazione ai genitori mediante libretto) per:
      - gravi scorrettezze contro i compagni, gli insegnanti, il personale;
      - disturbo continuato durante le lezioni;
      - mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità;
      - violazione non grave alle norme di sicurezza.
    • c)Sanzioni alternative all'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art.4 comma 1 del DPR 249/1998 e DPR 235/2007)
      i)Attività di natura sociale:
      - collaborare con i compagni svantaggiati;
      - collaborare con il personale ATA nella pulizia degli ambienti scolastici;
      - svolgere la ricreazione stando seduti;
      - controllare la pulizia dell'aula e l'ordine dell'attrezzatura.
      ii)Attività di natura culturale:
      - produzione di elaborati a casa (composizioni scritte, artistiche...) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verficatisi nella scuola, da riportare alla classe.
      - irrogazione da parte degli insegnanti, ciascuno per la propria materia, di approfondimenti da svolgere a casa e da riportare alla classe.
    • d)Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni per:
      - mancato assolvimento delle sanzioni disciplinari alternative alla sospensione;
      - il reiterarsi dei casi previsti al punto precedente;
      - mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità;
      - assenze ingiustificate ed arbitrarie;
      - turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni, agli insegnanti, al personale;
      - danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore di proprietà della scuola o di altri;
      - molestie continue nei confronti degli altri.
    • e)Allontanamento dalla Scuola da 6 a 10 giorni per:
      - recidiva di comportamenti previsti al punto precedente;
      - ricorso a vie di fatto e ad ad atti di violenza nei confronti di compagni, insegnanti, personale.
    • f)Allontanamento dalla Scuola fino a 15 giorni per:
      - recidiva di comportamenti previsti al punto precedente;
      - violenza intenzionale;
      - offese gravi alla dignità della persona;
      - denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della Scuola che possano costituire pericolo per l'incolumità delle persone e per il buon e sereno funzionamento della stessa, ovvero per grave lesione al suo buon nome.
    • g)Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.
      Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio di Istituto se ricorrono due condizioni:
      i)devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana: violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale o reati che comportino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, come l'allagamento o l'incendio;
      ii)il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni, secondo quanto previsto dal comma 7 dello Statuto.
      Nei periodi di allontanamento la scuola promuove, in collaborazione con la famiglia dello studente e, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
    • h)Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico:
      L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio di Istituto, è prevista dalle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
      i)devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, come in presenza di atti di violenza o di atti connotati da una particolare gravità, tale da determinare seria apprensione a livello sociale;
      ii)non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
      L'applicazione di tale sanzione deve tener conto della verifica che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente il raggiungimento di un numero di assenze tali da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
    • i)Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato del corso di studi
      L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio di Istituto, è prevista nei casi di estrema gravità ed alle stesse condizioni indicate nel precedente comma.
      E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui all'allontanamento dello studente possono essere irrogate salvo previa verifica, da parte dell'Istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità dello studente.
      Tutte le sanzioni di cui ai commi g), h), i) verranno irrogate solo qualora sussistano fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale e la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.
      In caso di non ammissione all'esame di stato o allo scrutinio finale, occorrerà esplicitare i motivi per i quali non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
  • Richiami:
    - I primi due richiami vengono annotati nel registro personale dell'insegnante e formalizzati nel diario del ragazzo;
    - Il terzo richiamo viene riportato dall'insegnante nel registro di classe, unitamente alla comunicazione alla famiglia, tramite documento ufficiale protocollato. Nell'eventualità che venga convocato il genitore o che quest'ultimo chieda un incontro, l'insegnante annoterà nel registro di classe l'avvenuto colloquio;
    - Il Coordinatore, in sede di Consiglio di Classe, riferirà in merito alla situazione disciplinare dell'alunno, mentre il Consiglio valuterà l'opportunità di eventuali azioni disciplinari.
  • Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
  • Durante il periodo di allontanamento verrà mantenuto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente o la sua famiglia, al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.
  • Nei casi in cui, situazioni obiettive, eventualmente segnalate dall'autorità giudiziaria, dai servizi sociali, dalla famiglia, sconsiglino il rientro dello studente nella comunità scolastica , è consentito, anche in corso d'anno, l'iscrizione in altra scuola.
  • L'organo competente ad irrogare le sanzioni può integrare le sanzioni di cui al punto Allontamento dalla scuola da 1 a 5 giorni con l'obbligo di un contributo in denaro proporzionato alla gravità della mancanza (danneggiamento di oggetti di non grande valore), determinato dal Consiglio d'Istituto. La somma è versata nel bilancio della scuola e destinata esclusivamente al finanziamento di attività integrative per gli alunni. Nel caso in cui non venga individuato il responsabile di un danno materiale, vengono chiamati a risarcire tutti gli alunni della classe e/o delle classi coinvolte.
  • Di ogni sanzione superiore al richiamo verbale viene data comunicazione alla famiglia tramite diario, libretto delle comunicazioni scuola-famiglia o modulo pre-stampato.
  • L'applicazione delle sanzioni deve essere tempestiva.
  • Si considera un'aggravante ai fini dell'irrogazione della sanzione disciplinare il comportamento scorretto rivolto ad alunni svantaggiati.
  • Per l'alunno recidivo di cui ai punti a), b), c), per il quale neanche le sanzioni alternative all'allonyanamento temporaneo dalla comunità scolastica producano un cambiamento in senso positivo, si procederà all'allontanamento secondo quanto previsto dal regolamento di disciplina.

Articolo 26 - Organi competenti

L'insegnante è competente per le sanzioni corrispondenti al richiamo verbale e al richiamo scritto con annotazione sul registro di classe controfirmato dal Capo di Istituto o da un suo delegato.
L'organo collegiale competente o Consiglio di disciplina è costituito da 3 membri in rappresentanza delle componenti del Consiglio di classe. Ne fanno parte il Dirigente Scolastico o un suo delegato, il docente proponente la sanzione, con il compito di raccogliere e raccordare i pareri degli altri docenti in merito alla necessità di procedere all'irrogazione della sanzione disciplinare, un genitore sorteggiato tra i rappresentanti dei genitori eletti nel Consiglio di classe. Il Consiglio di disciplina decide sulle sanzioni alternative e sull'allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni. Per un solo giorno può decidere il Consiglio di Dirigenza, formato dal Dirigente Scolastico e dai due Collaboratori.
Gli Organi competenti deliberano le sanzioni dopo aver preventivamente sentito l'alunno interessato, il quale può farsi assistere dai genitori. Contro le decisioni degli Organi competenti che prevedono l'allontanamento dell'alunno dalla Scuola è ammesso ricorso, all'Organo di Garanzia, entro 3 giorni dalla ricevuta comunicazione.
Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto. Non è consentita l'astensione.

Articolo 27 - Composizione e funzionamento dell'Organo di Garanzia

  • L'Organo di Garanzia ha il compito di esaminare i ricorsi avverso il provvedimento disciplinare comminato agli alunni. Di esso fanno parte:

  • - il Dirigente scolastico o un suo delegato con funzioni di Presidente;
    - un docente eletto o designato dal Consiglio di Istituto;
    - due genitori eletti o designati all'interno della loro componente eletta nel Consiglio di Istituto.
  • Il Presidente ha diritto di voto e svolge funzioni di consulenza.
  • L'Organo di garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, dura in carica un anno e si riunisce a maggioranza dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  • Avverso le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 21 è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori dell'alunno interessato, entro giorni 15 dalla comunicazione della loro irrogazione; i ricorsi devono essere inviati al Consiglio di garanzia il quale delibera entro i 15 giorni successivi al ricorso. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti al Consiglio è segreto e non è consentita l'astensione.
  • Tale organo dovrà essere perfetto in prima convocazione; in seconda convocazione dovranno essere presenti i 3/4 dei componenti.

Le presenti norme fanno parte integrante non solo del presente Regolamento, ma anche della Carta dei servizi della scuola.
Eventuali modifiche sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto.

Articolo 28 - Malattie, malori, somministrazione di farmaci, diete speciali e incidenti in orario scolastico

L'insegnante potrà rinviare a casa l'alunno in presenza di sintomi evidenti di malessere (febbre, diarrea, vomito, alterazioni a carico dell'apparato respiratorio, eruzioni cutanee di tipo esantematico, pianto reiterato insolito e immotivato..), ma solo dietro preavviso alla famiglia.
L'insegnante è tenuto a somministrare - in orario scolastico - i farmaci necessari all'alunno affetto da malattie croniche, ma solo dietro preventiva richiesta scritta del medico curante e dei genitori. In caso di trattamenti particolarmente dolorosi e problematici è ammessa la presenza del genitore per la somministrazione.
Per quanto riguarda le diete speciali, anche queste ultime potranno essere previste solo a seguito di prescrizione medica. Qualora il servizio mensa non possa garantire la dieta speciale, il genitore - su richiesta scritta indirizzata al Capo di Istituto - potrà essere autorizzato ad entrare a scuola per somministrare al proprio figlio il pasto portato da casa.

Nel caso in cui un alunno fosse vittima di incidente in orario di lezione, nelle lievi evenienze ci si atterrà alle seguenti disposizioni:

  • assicurare immedia tamente all'alunno le cure necessarie;
  • avvisare subito i genitori;
  • comunicare tempestivamente l'accaduto con le modalità al Dirigente Scolastico;
  • trasmettere al Dirigente Scolastico, entro due giorni, dettagliata relazione sull'accaduto; la relazione dovrà contenere la data, l'ora, le modalità dell'incidente e la posizione del docente in merito alla vigilanza degli alunni.

In caso di grave incidente o malore si atterrà alle seguenti disposizioni:

  • chiamare la LIVAS di Terralba o la LAVOS di Oristano affinché intervenga un'ambulanza;
  • contemporaneamente, avvisare i genitori;
  • contemporaneamente, inviare una persona al più vicino ambulatorio medico per richiedere i primi soccorsi;
  • contemporaneamente, chiamare chi, nella scuola, possiede elementari conoscenze di rianimazione e pronto soccorso;
  • comunicare tempestivamente l'accaduto con le modalità al Dirigente Scolastico;
  • trasmettere al Dirigente Scolastico, entro due giorni, dettagliata relazione sull'accaduto; la relazione dovrà contenere la data, l'ora, le modalità dell'incidente e la posizione del docente in merito alla vigilanza degli alunni.

Articolo 29 - Visite guidate e viaggi di istruzione

Le visite guidate nell'ambito del Comune possono essere effettuate dagli insegnanti previa programmazione e conseguente autorizzazione del Capo di Istituto.
Per i viaggi di istruzione che richiedono spostamenti al di fuori del Comune, o comunque ricorrendo a mezzi di trasporto, è richiesta l'approvazione del Consiglio di Istituto e l'autorizzazione dei genitori, come previsto dalla vigente normativa.

Articolo 30 - Presenza di estranei nei locali scolastici

Durante le ore di lezione non è possibile ammettere estranei nei locali della scuola, a meno che gli stessi non abbiano preventiva e formale autorizzazione del Capo di Istituto. Nel caso in cui si tratti di genitori che desiderano conferire con gli insegnanti, saranno ammessi solo per motivi urgenti e se gli insegnanti decideranno di riceverli; in nessun caso i genitori devono essere accompagnanti direttamente nelle aule. La scuola programma, infatti, incontri periodici con i genitori per informarli sull'andamento degli alunni e su altri aspetti della vita della Scuola.
I genitori che non possono partecipare a detti incontri e che abbiano la necessità di conferire con i docenti potranno farlo prima o al termine delle lezioni.
In ogni caso dovrà essere evitata una circolazione di persone durante lo svolgimento delle attività.

Articolo 31 - Assenze del personale

Il personale della scuola, qualora dovesse assentarsi, deve darne comunicazione all'Ufficio di segreteria con ampio preavviso nei casi di assenze previste anticipatamente ( es. visite mediche prenotate, appuntamenti, convocazioni, ect.) e negli altri casi non oltre entro le 08,15, (salvo casi di forza maggiore) per facilitare le operazioni di organizzazione del servizio ed effettuare eventualmente la sostituzione con altro personale.
Entro due giorni dovrà, inoltre, far pervenire la documentazione prescritta secondo le modalità previste dalla disposizioni vigenti.

Articolo 32 - Orario di servizio e utilizzazione del personale.

L'orario di servizio del personale docente si informa a criteri di efficienza, di efficacia e di flessibilità.
In base alle esigenze di servizio e nel rispetto dell'orario di lavoro i docenti a disposizione vengono utilizzati per la sostituzione dei colleghi assenti o in altri compiti funzionali all'insegnamento.
Fermo restando quanto disposto dal CCNL, il personale ATA è tenuto ad adeguare il proprio orario di lavoro alle esigenze organizzative scaturite dal Piano dell'offerta formativa.

Articolo 33 - Criteri per la formazione delle classi e delle sezioni.

Prima dell'inizio delle lezioni, gli insegnanti delle classi prime si incontrano con gli insegnanti dell'ordine di scuola precedente per proporre al Capo di Istituto la composizione delle classi, sulla base dei seguenti criteri:

  • favorire il mantenimento dei gruppi più positivi dal punto di vista delle relazioni, già costituitisi nelle scuole precedenti;
  • rendere le classi il più possibile eterogenee ed equivalenti sul piano della numerosità, della distribuzione dei maschi e delle femmine, dei livelli di apprendimento, della provenienza socio-culturale e dei problemi di comportamento degli alunni.

Il Capo di Istituto, sentite le proposte degli insegnanti, provvederà alla formazione delle classi
Il genitore potrà, per particolari e giustificati motivi, chiedere al Capo di Istituto che il proprio figlio sia iscritto in una classe piuttosto che in un'altra. Il Capo di Istituto, valutata la fondatezza dei motivi, potrà accogliere la richiesta del genitore.

In caso di sdoppiamento di classi già costituite si procederà sulla base dei seguenti criteri:

  • continuità didattica - a tal fine dovranno essere limitati gli spostamenti dalle vecchie classi alla nuova e si potrà anche derogare dal principio generale di formare classi con lo stesso numero di alunni;
  • i docenti delle classi/sezioni da sdoppiare possono formulare proposte su come suddividere gli alunni, sulla base dei già individuati criteri da seguire per la formazione delle classi;
  • ai rappresentanti dei genitori sarà fatta comunicazione sulla necessità di sdoppiare le classi prima che ciò sia avvenuto;
  • sino al giorno prima della data di formazione delle nuove classi/sezioni i genitori possono fare richiesta affinché i propri figli siano iscritti in una classe/sezione piuttosto che in un'altra;
  • il Dirigente Scolastico, valutate le proposte dei genitori e degli insegnanti, procederà alla formazione delle nuove classi/sezioni.