Contratto integrativo: Titolo V - Personale ATA

Dall'articolo 21 all'articolo 33

Articolo 21 - Criteri di assegnazione del personale ATA ai diversi plessi

1) Il Dirigente Scolastico - all'inizio di ogni anno scolastico - su proposta del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, comunica per iscritto alle RSU ed a tutto il personale ATA in servizio il numero di unità di personale da assegnare ai diversi plessi dell'istituto.
2) Le assegnazioni dei Collaboratori scolastici vengono definite secondo i principi generali dell'organizzazione del lavoro.
3) Le assegnazioni dei Collaboratori Scolastici vengono definite secondo:
- i principi generali del POF;
- l'organizzazione del lavoro;
- la valorizzazione delle competenze professionali.
4) Il personale ATA viene assegnato ai plessi verificando innanzitutto la disponibilità dei singoli dipendenti, purchè non siano in palese contrasto con gli interessi della scuola.
5) Qualora non sia oggettivamente possibile applicare quanto descritto al precedente comma 4, il personale ATA viene assegnato ai plessi applicando i seguenti criteri:
a) mantenimento della continuità nella sede o plesso occupati nell'anno scolastico precedente;
b) maggiore anzianità di servizio;
c) disponibilità del personale stesso a svolgere funzioni aggiuntive da attivarsi nelle sedi in argomento.
6) Al fine di ottimizzare le risorse umane e professionali meglio rispondenti alla specificità dei singoli plessi e alla qualità del servizio da erogare, il Dirigente Scolastico si riserva di proporre alla RSU e alle Organizzazioni Sindacali soluzioni alternative funzionali alle situazioni contingenti.
7) Il Dirigente Scolastico, sentito il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, all'atto della ricezione delle domande volontarie dei dipendenti, comunica tempestivamente ai dipendenti stessi in quale plesso della scuola è necessario l'espletamento delle funzioni aggiuntive, le quali saranno assegnate in base ai criteri definiti in sede di contrattazione integrativa d'istituto.
8) Qualora non sia possibile garantire l'efficienza del servizio per assenze improvvise e impreviste del personale, si procederà nel trasferimento di una o più unità di personale per i periodi necessari, ovvero per esigenze anche solo giornaliere di particolare rilevanza (assemblee, riunioni), seguendo il principio della disponibilità e, in subordine, quello della rotazione.

Articolo 22 - Orario di lavoro

1) DSGA e Assistenti amministrativi

L'orario di lavoro del DSGA e degli Assistenti amministrativi si articola su 6 giorni, dalle ore 08.00 alle ore 14.00.

2) Collaboratori scolastici

Le attività didattiche curricolari saranno assicurate con le prestazioni di lavoro ordinario. L'orario ordinario di lavoro è stabilito in 36 ore settimanali articolate in 6 ore continuative, come segue:
- 1 unità dalle ore 07.30 alle ore 13.30 - uffici;
- 2 unità dalle ore 08.10 alle ore 14.10 - scuola secondaria di I grado;
- 3 unità dalle ore 08.10 alle ore 14.10 - scuola primaria;
- 3 unità dalle ore 07.30 alle ore 13.30 e dalle ore 11.30 alle ore 17.30 - scuola dell'infanzia;
- il sabato, tenuto conto che nella scuola dell'infanzia funzionano due sezioni, un Collaboratore presterà servizio dalle ore 08.10 alle ore 14.10 nella scuola secondaria di I grado.
In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro è possibile una programmazione plurisettimanale dell'orario di servizio mediante l'effettuazione di un orario settimanale eccedente le 36 ore e fino a un massimo di 42, per non più di 3 settimane continuative. Tale organizzazione può essere effettuata di norma solo previa disponibilità del personale interessato.
Le ore prestate eccedenti l'orario d'obbligo e cumulate possono essere, a scelta del dipendente:
a) recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con il numero minimo di personale in servizio, di preferenza nei periodi di sospensione dell'attività didattica e comunque non oltre il termine del contratto per il personale a tempo determinato (TD.) e il termine dell'a.s. per il personale a tempo indeterminato (TI.) ;
b) retribuite in base alle misure previste dal CCNL in vigore al momento della prestazione.
Nel caso l'orario di servizio giornaliero continuativo superi le 7 ore e 12 minuti il lavoratore ha diritto ad avere una pausa pasto di almeno 60 minuti.
Le attività curricolari saranno assicurate dai collaboratori scolastici con le prestazioni di lavoro ordinario. Tutto il personale effettuerà turni pomeridiani a rotazione in occasione del rientro pomeridiano del martedì delle classi coinvolte nelle attività opzionali-facoltative e in occasione della programmazione settimanale della scuola primaria.
La vigilanza durante le attività di programmazione sarà garantita dalla collaboratrice in servizio in orario pomeridiano.

Articolo 23 - Flessibilità

1) La flessibilità individuale dell'orario è permessa se favorisce e/o non contrasta con l'erogazione del servizio.
2) L'orario flessibile consiste, di norma, nel posticipare l'orario di inizio del lavoro o anticipare l'orario di fine di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà. L'eventuale periodo non lavorato verrà recuperato mediante rientri pomeridiani, per non meno di 3 ore, di completamento dell'orario settimanale.
3) Qualora le unità di personale richiedente siano quantitativamente superiori alle necessità si farà ricorso alla rotazione fra il personale richiedente.
4) Il numero di personale da ammettere alla fruizione dell'orario flessibile sarà funzionale alle esigenze di servizio.
5) Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche gli orari di lavoro individuali possono essere variati secondo specifiche esigenze.
6) Gli orari di lavoro possono essere rideterminati solo per sopravvenute nuove attività delle istituzioni scolastiche programmate dagli OO.CC..

Articolo 24 - Carichi di lavoro

1) L'adozione di orari diversi dall'orario ordinario previsti dal presente accordo implica una ridistribuzione più articolata delle presenze dei lavoratori nelle varie giornate lavorative.
2) Salvaguardando la funzionalità del servizio, l'organizzazione del lavoro deve garantire un'equa distribuzione, di norma nell'arco della settimana, dei carichi di lavoro tra lavoratori dello stesso profilo, che tenga conto dell'articolazione delle presenze anche attraverso meccanismi compensativi.
3) L'equa distribuzione va garantita anche con la rotazione sui carichi di lavoro da chiedersi ad inizio d'anno o in sede di eventuale verifica.
4) L'adozione dei relativi provvedimenti sono di competenza del Direttore dei servizi generali e amministrativi.

Articolo 25 - Sostituzione colleghi assenti

1) Per le assenze di una unità ATA superiori ai tre giorni il Dirigente Scolastico, valutate le esigenze di servizio, procederà alla nomina di un supplente.
2) Per le prestazioni conseguenti alle assenze dei colleghi, in attesa della sostituzione del titolare prevista dalle vigenti disposizioni, verrà riconosciuto un carico di lavoro di un'ora di intensificazione della prestazione lavorativa aggiuntiva ai collaboratori in servizio che effettuano le pulizie.

Articolo 26 - Chiusura prefestiva e casi particolari di utilizzazione

1) Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate dagli organi collegiali è prevista la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive.
2) Tale chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico, su conforme parere del Consiglio d'Istituto, quando è richiesta dal 75% del personale in servizio. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo della scuola e comunicato all'Ufficio Scolastico Territoriale e RSU.
3) Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, tranne che il personale intenda estinguere crediti di lavoro, con:
- ore di lavoro straordinario non retribuite;
- recuperi pomeridiani durante i periodi di attività didattica.
4) La chiusura della scuola si effettua inoltre nei seguenti periodi: Vigilie di Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e Ferragosto e il Sabato nei mesi di Luglio e Agosto.
5) In caso di temporanea chiusura dei locali della sede di servizio per eventi particolari (disinfestazione, consultazione elettorale, calamità naturali, urgenti e brevi lavori di manutenzione), i Collaboratori scolastici non potranno essere utilizzati negli altri plessi o nelle sezioni staccate e coordinate.

Articolo 27 - Permessi brevi

1) Permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, sono autorizzati dal DSGA, purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio.
2) I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'a.s.
3) La mancata concessione deve essere debitamente motivata per iscritto.
4) Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti all'inizio del turno di servizio e verranno concessi secondo l'ordine di arrivo della richiesta, per salvaguardare il numero minimo di personale presente.
5) Le ore di lavoro straordinario non preventivabili (Consigli di classe, Consiglio di Istituto, ecc.) dovranno comunque essere precedentemente autorizzate dal Dirigente Scolastico e andranno a decurtare eventuali permessi, previo accordo con il personale.

Articolo 28 - Ritardi

1) Si intende per ritardo l'eccezionale posticipazione dell'orario di servizio del dipendente non superiore a 30 minuti.
2) Il ritardo deve comunque essere sempre giustificato, e recuperato o nella stessa giornata o entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato previo accordo con il DSGA.

Articolo 29 - Modalità per la fruizione delle ferie per il personale ATA

1) Le ferie devono essere richieste per iscritto entro il 10 Giugno di ogni anno, specificando il periodo di godimento.
2) Entro il 20 Giugno il DSGA provvede alla elaborazione del piano di ferie ed alla successiva pubblicazione all'albo della scuola.
3) Nel caso in cui le richieste individuali non si conciliassero con le specifiche esigenze di servizio, si farà ricorso al criterio della turnazione annuale e del sorteggio.
4) I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL 24 Luglio 2003 e spettanti per ogni anno scolastico possono essere goduti, anche in modo frazionato, in più periodi purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio.
5) Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute possibilmente entro il 31 agosto di ogni anno scolastico, con possibilità di usufruire di un eventuale residuo di 6 giorni entro il 30 Aprile dell'anno scolastico successivo per motivate esigenze personali e di malattia.
6) La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata almeno 3 giorni prima. I giorni di ferie possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, e salvaguardando il numero minimo di personale in servizio (vedi permessi brevi); le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, possono essere usufruite nel periodo dal 1 Luglio al 31 Agosto.
7) Il numero di presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi dal 1 Luglio al 31 Agosto sarà di 2 Collaboratori scolastici e di 1 Assistente amministrativo.
8)Per quanto riguarda la fruizione dei giorni maturati per attività di lavoro straordinario e previsti dalla contrattazione decentrata a livello di istituto per l'assegnazione del fondo di istituto si fa riferimento a quanto previsto in merito.

Articolo 30 - Permessi per motivi familiari o personali

1) I giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dal CCNL 29/11/2007, devono essere richiesti, di norma, almeno 3 giorni prima. Per casi imprevisti, l'amministrazione vaglierà caso per caso.
2) Qualora più dipendenti appartenenti allo stesso profilo professionale chiedano di poter usufruire nello stesso periodo di permessi, recuperi e/o ferie, in mancanza di accordo fra gli interessati vale la data e l'ora apposta sull'istanza dall'assistente amministrativa ricevente.

Articolo 31 - Crediti di lavoro

1) Il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo (attività aggiuntive) nonchè tutte le attività riconosciute come maggior onere in orario di servizio (attività estensive) oltre il normale carico di lavoro, danno diritto all'accesso al Fondo di Istituto.
2) Le ore quantificate potranno essere cumulate ed usufruite come giornate di riposo da godersi, di norma, in periodi come sopra indicati (vedi punto ferie).

Art. 32 - Aggiornamento professionale.

1) Per favorire la crescita e l'aggiornamento professionale del personale ATA, il Dirigente Scolastico, salvo oggettive esigenze di servizio che lo impediscono, autorizzerà la frequenza di corsi che si svolgano in orario di servizio, ovvero considererà tale frequenza come orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi, nel caso in cui si svolga al di fuori del proprio orario di lavoro.
Per gli assistenti amministrativi è prioritaria una buona conoscenza delle nuove tecnologie. Pertanto, la frequenza dei corsi attivati dalla scuola o dalla Amministrazione è considerata vincolante per il personale in servizio che non abbia già delle competenze consolidate.
Risulta, altresì, prioritaria la formazione e l'autoformazione per le nuove pratiche amministrative derivanti dal trasferimento di competenze alle istituzioni scolastiche da parte del MIUR.
Per i Collaboratori scolastici i corsi devono essere attinenti ai seguenti argomenti:
a) Compiti e responsabilità del proprio profilo, comprese le tematiche della relazione educativa con gli alunni in situazione di disagio;
b) Relazioni con il pubblico;
c) Primo soccorso;
d) Assistenza ai disabili;
e) Corsi attinenti alla 626/94.

2) Al personale collocato fuori ruolo va garantito il diritto all'aggiornamento e alla formazione, in subordine al personale di ruolo. In particolare, nell'ambito delle diverse competenze, devve essere garantita una specifica formazione/aggiornamento legati alla mansione svolta.

Articolo 33 - Vigilanza

Il Dirigente Scolastico, in presenza di genitori che ritirino abitualmente i propri figli in ritardo rispetto al termine delle lezioni, costringendo quindi il personale a svolgere attività di vigilanza oltre il proprio orario - provvederà a richiamarli al rispetto dell'orario e, in caso di persistenza, adotterà i provvedimenti del caso.