Contratto integrativo: Titolo IV - Personale docente
Dall'articolo 14 all'articolo 20
Articolo 14 - Assegnazione del personale docente nell'Istituto
1) Il Dirigente Scolastico, all'inizio dell'anno scolastico, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, delle proposte del Collegio dei Docenti e in conformità a quanto stabilito nel Contratto Integrativo di istituto e nel Piano annuale delle attività, assegna il personale docente a plessi, corsi, classi e sezioni tenendo conto delle richieste dei singoli dipendenti, con priorità per la richiesta di conferma nella sede di servizio e nel corso assegnati nel precedente anno scolastico, assicurando nei limiti del possibile il rispetto della continuità didattica.
2) Per l'assegnazione ad altre classi la continuità didattica non costituisce criterio prioritario in caso di richiesta scritta o verbale degli interessati già titolari rispetto ad altri docenti assunti a Tempo Indeterminato in ingresso per la prima volta nella scuola e ai docenti nominati a Tempo Determinato.
3) In presenza di concorrenza di più richieste, qualora non sia oggettivamente possibile applicare quanto al precedente comma 1, l'assegnazione avverrà in base ad una graduatoria da redigere secondo i criteri di cui alla tabella dei trasferimenti d'ufficio allegata al CCNO sulla mobilità in vigore.
Articolo 15 - Articolazione dell'orario di lavoro
1) La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero è fissata in ore 8 di effettiva docenza, interrotta, dopo la quinta ora, da un intervallo di almeno 1 ora.
2) La durata massima dell'impegno orario giornaliero, formato dall'orario di docenza più l'orario destinato alla programmazione settimanale (scuola primaria), intervalli di attività (c.d. "ore buche"), impegni relativi alle attività funzionali all'insegnamento obbligatorie e aggiuntive, è fissata in ore 9 giornaliere; in ogni caso sarà previsto un intervallo secondo quanto già stabilito al comma 1.
3) La partecipazione a riunioni di organi collegiali che ecceda i limiti di cui al CCNL in vigore costituisce prestazione di attività aggiuntive e dà diritto alla retribuzione prevista per tali attività.
4) In caso di utilizzo diverso rispetto alla collocazione nell'orario delle lezioni e delle attività il preavviso è di norma di almeno due giorni.
5) Il Dirigente Scolastico, nel caso di recupero di ore derivanti da permessi brevi o ritardi, concorderà con l'interessato le modalità di recupero.
6) Le riunioni scolastiche pomeridiane debbono effettuarsi nel primo pomeriggio dei giorni non festivi, evitando normalmente i giorni prefestivi; in via ordinaria le riunioni non potranno protrarsi oltre le 20.00.
7) La convocazione delle riunioni deve essere fatta 5 giorni prima dello svolgimento, con l'indicazione della presumibile durata; solo in via eccezionale e per casi inderogabili e non prevedibili, la convocazione può essere richiesta almeno due giorni prima.
Articolo 16 - Orario delle lezioni
1) Ferme restando le competenze in materia di redazione dell'orario delle lezioni, sarà tenuto conto delle richieste presentate da docenti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 104/1992 e dalla legge 1204/1971 compatibilmente con lo svolgimento regolare delle attività didattiche.
2) Nell'articolazione dell'orario delle lezioni si prevede che ciascun docente di scuola primaria e secondaria di I grado disponga di un giorno libero settimanale su sua indicazione; per i docenti della scuola dell'infanzia si prevede la possibilità di fruire di un giorno libero ogni due settimane.
3) Nel caso di concorrenza di richieste per lo stesso giorno libero si procederà sulla base della rotazione annuale al fine di assicurare quanto più possibile il soddisfacimento delle richieste.
Articolo 17 - Rapporti con le famiglie
1) Il ricevimento individuale delle famiglie avverrà secondo la cadenza prevista dal Piano annuale delle attività. Qualsiasi altra modalità di comunicazione e di coinvolgimento delle famiglie potrà essere programmata nei diversi incontri degli organi collegiali.
2) Per quesioni urgenti i genitori potranno conferire con gli insegnanti dietro preventiva richiesta agli stessi, come previsto dal Regolamento di Istituto.
Articolo 18 - Casi particolari di utilizzazione
1) In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi e visite didattiche, i docenti dovranno essere presenti a scuola e potranno essere utilizzati per sostituire i colleghi assenti, nel rispetto del proprio orario di servizio.
2)Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di eventi particolari (disinfestazione, consultazione elettorale, calamità naturali, urgenti e brevi lavori di manutenzione) non potranno essere utilizzati negli altri plessi o nelle sezioni staccate e coordinate.
3)Nei periodi intercorrenti tra il 1° di Settembre e l'inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti potranno essere utilizzati solo per attività diverse dall'insegnamento che siano state precedentemente programmate dal Collegio dei Docenti.
Articolo 19 - Sostituzione dei docenti assenti
1) La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo le seguenti priorità e modalità:
a) Docenti con quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale nella scuola primaria;
b) Recupero permessi brevi fruiti nel corso dei due mesi antecedenti;
c) Docenti di sostegno in servizio nella classe;
d) Docenti con ore a disposizione per lavoro straordinario;
e) Richiesta individuale ai docenti in caso di mancata disponibilità.
2) Come previsto dal Contratto Decentrato Regionale del 18 Luglio 2002, in caso di assoluta necessità e per tutelare l'incolumità fisica dei minori, l'insegnante assente può essere sostituito dal docente di sostegno presente a scuola. Qualora ciò non sia possibile, o non opportuno per la gravità dell'alunno, come "ultima ratio" gli alunni vengono divisi tra le restanti classi.
Articolo 20 - Fruizione permessi per l'aggiornamento e la formazione
1) Viene stabilito che per l'aggiornamento previsto dal Piano stabilito dal Collegio dei docenti potranno essere concessi contemporaneamente un numero massimo di 2 permessi per l'aggiornamento per ordine di scuola, con le seguenti priorità:
- aggiornamento attinente alla disciplina di insegnamento;
- aggiornamento riguardante tematiche di carattere pedagogico-didattico trasversale a tutte le discipline.
2) Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia si precisa quanto segue: qualora la richiesta di partecipazione pervenga da due docenti operanti nella stessa sezione, il permesso potrà essere concesso ad uno solo dei docenti, sulla base di quanto previsto al comma 3 del presente articolo.
3) Qualora si verifichi la concomitanza di corsi attinenti discipline diverse, avranno la precedenza coloro che non hanno usufruito precedentemente di nessun permesso nell'anno in corso.
4) Al personale a tempo determinato va garantito il diritto all'aggiornamento e alla formazione, in subordine al personale docente a tempo indeterminato. In particolare, nell'ambito delle diverse competenze, deve essere garantita una specifica formazione/aggiornamento prioritariamente legata alla classe di concorso di appartenenza e in subordine ad altri campi di interesse.