Contratto integrativo: Titolo III - Sicurezza
Dall'articolo 13 all'articolo 13
Articolo 13 - Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1) Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto:
a - di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione;
b - di essere consultato preventivamente in ordine all'organizzazione dell'attività di prevenzione all'interno dell'Istituzione scolastica;
c - di essere consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori ed alla sicurezza;
d - alla prevista formazione in orario di servizio;
e - a 15 ore annue di permessi retribuiti per espletare la propria funzione; tali ore dovranno essere documentate e sono aggiuntive alle ore di permesso delle RSU;
f - di accedere liberamente ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, segnalando preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro.
2) Il FIS non potrà in nessun caso retribuire le attività del RLS connesse alla sicurezza.