Contratto integrativo: Titolo II - Relazioni sindacali
dall'articolo 3 all'articolo 12
Articolo 3 - Strumenti
1) Gli incontri, per la materia di cui all'art.6 del CCNL del 24.07.2003, sono convocati dal D.S., anche su richiesta delle RSU, almeno 5 giorni prima della data prevista. In caso di urgenza e per gli incontri relativi alla informazione, il termine di preavviso è ridotto a 3 giorni.
2) Su richiesta del Dirigente Scolastico e/o della RSU possono prendere parte agli incontri il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi o altro personale esperto dei problemi oggetto della discussione.
3) Di ogni incontro viene redatto apposito verbale, sottoscritto dalle parti. Entro cinque giorni dalla data di sottoscrizione, il Dirigente Scolastico provvede all'affissione di copia integrale del verbale all'Albo e nelle Bacheche sindacali della scuola.
Articolo 4 - Soggetti delle relazioni e composizione delle delegazioni
1) I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa a livello di Istituzione scolastica sono:
- il Dirigente Scolastico;
- la RSU dell'Istituto;
- i rappresentanti delle OO.SS. provinciali delle OO.SS. firmatarie del CCNL 24 luglio 2003.
Articolo 5 - Informazione preventiva
1) In apposita riunione, dopo la redazione del POF, il Dirigente Scolastico comunica alla RSU i contenuti del POF della Scuola, nonchè l'entità del Fondo di Istituto. Illustra, inoltre, il piano complessivo delle attività della scuola e la proposta di utilizzo del personale ATA, predisposto dal DSGA.
2) Il Dirigente Scolastico comunica il numero dei dipendenti con contratto a T.I. alla RSU al fine del calcolo del monte ore di permessi sindacali utilizzabili.
3) Ciascun incontro si conclude con la sottoscrizione di un verbale.
4) Le sedute e le trattative si svolgono secondo la normativa prevista dal CCNQ/98.
Articolo 6 - Informazione e trasparenza
1) Il Dirigente fornirà informazione circa l'organigramma dell'Istituzione scolastica in materia di responsabilità e funzioni assegnate, nonchè di eventuali e successivi mutamenti di carattere organizzativo che modifichino precedenti attribuzioni di competenze.
2) Per acquisire ulteriori elementi circa il funzionamento dell'istituzione scolastica il Dirigente metterà inoltre a disposizione della RSU e dei rappresentanti aventi titolo per partecipare alla contrattazione il piano dell'offerta formativa, le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti relative alla programmazione delle attività didattiche e organizzative della scuola e il prospetto delle disponibilità finanziarie.
Articolo 7 - Informazione successiva
1) I prospetti riepilogativi del Fondo dell'Istituzione Scolastica e di ogni altra risorsa aggiuntiva destinata al personale o a cui il personale acceda, comprensivi di nominativi, delle attività svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi vengono messi a disposizione delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL del 24 luglio 2003 e della RSU della scuola. Il personale interessato può chiederne l'accesso ai sensi della Legge 241/1990.
Articolo 8 - Patrocinio ed accesso agli atti
1) La RSU ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Scuola del 24 luglio 2003 hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui al CCNL.
2) Le organizzazioni sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie Provinciali e/o regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda.
3) Il rilascio di copia degli atti personali avviene, di norma, entro 3 giorni dalla richiesta, con gli oneri previsti dalla normativa vigente.
4) La richiesta di accesso agli atti può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell'amministrazione scolastica.
5) I lavoratori, in attività o in quiescenza, possono farsi rappresentare, previa formale delega scritta, da un Sindacato o da un Istituto di patronato per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai competenti organi dell'amministrazione scolastica.
Articolo 9 - Agibilità sindacale all'interno della scuola
1) Le strutture sindacali territoriali possono inviare alla RSU comunicazioni e/o materiali tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale alla RSU.
2) Durante l'orario di servizio, ma al di fuori dell'orario di lezione, alla RSU ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente contratto è consentito di comunicare con il personale su questioni di carattere sindacale.
3) Al fine di garantire l'esercizio delle libertà sindacali, all'interno delle strutture della stessa Istituzione scolastica, il Dirigente Scolastico, in accordo con la RSU, predispone idonee misure organizzative, anche per quanto concerne l'uso di mezzi e di strumenti tecnologici in dotazione.
4) Nella sede centrale della scuola e negli altri plessi, alla RSU e alle Organizzazioni Sindacali è garantito l'utilizzo di una apposita Bacheca sindacale ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art. 25 della Legge 300/70. Le Bacheche sindacali sono allestite in via permanente in luoghi accessibili, visibili e di facile consultazione.
5) La RSU ed i ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere nelle bacheche materiale di interesse sindacale e riguardante aspetti del lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
6) In ogni caso tale bacheca potrà contenere solo informazioni di tipo generale e non dirette alle singole persone.
7) Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali territoriali, oppure esposte e siglate dalla RSU.
Articolo 10 - Permessi sindacali
1) I Dirigenti sindacali e la RSU possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni sindacali e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola. I permessi sindacali possono essere fruiti entro i limiti complessivi e individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore.
2) La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 viene comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle Segreterie provinciali e/o regionali delle Organizzazioni Sindacali e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, cosicché gli interessati non sono tenuti ad alcun altro adempimento per assentarsi.
3) Sarà cura delle Organizzazioni Sindacali comunicare l'elenco dei dirigenti sindacali aventi diritto a fruire dei permessi retribuiti.
4) Le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari spettanti ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza vengono definite nella parte relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Articolo 11 - Adempimenti e comportamenti in caso di assemblee
1) Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea.
2) Secondo quanto previsto dal CCNL del 24/07/2003, nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgano i dipendenti di un'unica istituzione scolastica la durata massima è fissata in due ore.
3) Le assemblee di scuola possono essere indette dalle Segreterie provinciali e/o regionali delle Organizzazioni sindacali - singolarmente o congiuntamente, dalla RSU della scuola nel suo complesso (non dai singoli componenti), dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto . Possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, cosicché il personale può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.
4) La richiesta di assemblea, perchè possa essere valida, deve pervenire alla scuola almeno 6 giorni prima del suo svolgimento, in modo da poter organizzare il servizio ed avvisare le famiglie degli alunni.
5) Il Dirigente Scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee pervengano alle scuole, per la sede centrale nella stessa giornata, per le altre scuole entro il giorno successivo. Trasmette, inoltre, tempestivamente le comunicazioni a tutto il personale interessato con circolari interne della scuola.
6) Secondo quanto previsto dal CCNL del 24/07/2003, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale il Dirigente Scolastico stabilirà, previa intesa con la RSU, la quota ed i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali. In mancanza di un'intesa il Dirigente Scolastico, al fine di garantire l'espletamento dei servizi essenziali, può chiedere la permanenza in servizio al massimo di n°1 Assistente Amministrativo per l'intera scuola e di n°1 Collaboratore scolastico per ogni piano, per quanto riguarda la vigilanza, in presenza di alunni.
7) Il Dirigente Scolastico sceglierà i nominativi tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta da parte del personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. Tale dichiarazione dovrà essere avanzata entro due giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea. I partecipanti all'assemblea non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.
Articolo 12 - Adempimenti e comportamenti in caso di sciopero
1) In caso di sciopero la comunicazione prevista dall'articolo 2, comma 3 dell'allegato al CCNL 1998/2001 sulle norme di attuazione della Legge 146/90 verrà presentato non prima del decimo giorno antecedente lo sciopero e non oltre il quinto, per consentire una ponderata valutazione della decisione e la comunicazione alle famiglie circa l'erogazione del servizio. Entro il quinto giorno antecedente lo sciopero è sempre possibile comunicare, volontariamente, la propria decisione di di adesione allo sciopero ed eventualmente revocarla, se già data.
2) Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno 3 giorni prima della effettuazione dello sciopero, comunicherà le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie.
3) L'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell'astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal Dirigente Scolastico.
4) Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla posizione del servizio e dell'organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell'articolo 1 dell'Accordo Integrativo Nazionale:
a - per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: 1 Assistente amministrativo e 1 Collaboratore scolastico;
b - per garantire lo svolgimento degli esami finali: 1 Assistente amministrativo e 1 Collaboratore Scolastico;
c - per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica: 1 Collaboratore scolastico per ogni sede di mensa;
d - per la predisposizione di atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo: il DSGA, 1 Assistente amministrativo e 1 Collaboratore scolastico;
e - per garantire la la sorveglianza dei minori durante lo sciopero del Personale docente, i docenti in servizio dovranno garantire innanzi tutto la sorveglianza dei minori presenti in Istituto e, in secondo luogo, se la situazione lo permette, garantire il corretto svolgimento delle lezioni. assolutamente eccezionali - il Dirigente Scolastico sia oggettivamente costretto a mantenere il servizio stesso: n°1 Collaboratore Scolastico;
Il Dirigente Scolastico comunica al Personale interessato ed espone all'Albo della Scuola l'ordine di servizio con i nominativi del Personale obbligato ad assicurare i servizi minimi. Nella comunicazione del personale da obbligare, il Dirigente Scolastico indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire in forma scritta), successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati in servizio in occasioni precedenti. I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi di cui al comma 1, vanno computati fra quelli che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.
5) Entro le ore 14 del giorno successivo a quello di conclusione di una azione di sciopero, il Dirigente fornisce su richiesta alla RSU ed ai Rappresentanti delle OO.SS. i dati relativi alla partecipazione; contemporaneamente ne dispone l'affissione all'albo dell'Istituto.